Smaltimento Toner esauriti: Come fare?
Informarsi correttamente: il Decreto Legge 152/2006
- Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce toner e cartucce esauste come rifiuti speciali non pericolosi (classificati con Codice Europeo Rifiuti CER 08.03.18). L’art. 184, comma 2 precisa le caratteristiche delle cartucce dismesse: esse non sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani; non possono diventare rifiuti speciali assimilati agli urbani; non sono rifiuti di imballaggio; non sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Smaltire cartucce a getto d’inchiostro e toner per stampanti laser e nastri è obbligatorio poichè danno origine alla tipologia di rifiuti speciali non pericolosi citata sopra. I D.Lgs 152/06 e 205/10 (e successive modifiche) stabiliscono che i produttori di rifiuti speciali, cioè tutti i soggetti sottoposti a partita Iva (aziende ed uffici) hanno quindi l’obbligo di smaltire correttamente i rifiuti prodotti e di dimostrare l’avvenuto smaltimento.
- Come si procede allo smaltimento? Le aziende hanno la facoltà di raggruppare toner e cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all’interno di appositi contenitori (Ecobox) per un periodo limite di 12 mesi, oltre i quali scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge (Art. 183 comma 1 lett. M) del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 22 Ottobre 2008). Possono provvedere al trasporto ed allo smaltimento solo i soggetti autorizzati.
- Quali sono gli adempimenti burocratici necessari? Al momento del ritiro l’azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti che certifica l’avvenuta presa in carico del rifiuto. Il formulario d’identificazione rifiuti si compone di 4 copie: la prima resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato. La seconda copia rimane all’operatore dell’impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall’impianto di conferimento. Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l’esonero dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. (La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali).
- Sanzioni per i trasgressori: sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi e da € 15.500 a € 93.000 per rifiuti pericolosi); sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- Italiana Servizi s.a.s. Offre un servizio di consulenza che orienta il cliente alla corretta scelta del partner che provvederà allo smaltimento dei rifiuti da attività d’ufficio.